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31 D
iCembre
2012
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Modifiche allo IAS 32: Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities
In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti al principio “IAS 32 – Strumenti Finanziari: esposizione nel
bilancio”, per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie presenti
nello IAS 32.
Le modifiche dovranno essere applicate dal 1° gennaio 2014.
Modifiche all’IFRS 7: Disclosures – Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities
In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti al principio “IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni
integrative”. L’emendamento richiede informazioni sugli effetti o potenziali effetti dei contratti di compensazione delle attività e
passività finanziarie sulla situazione patrimoniale-finanziaria.
Le modifiche all’IFRS 7 dovranno essere applicate dal 1° gennaio 2013.
IAS 1 Presentation of Items of Other Comprehensive Income (Presentazione del Bilancio)
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso gli
“Amendments to IAS 1 - Presentation of Items of Other Comprehensive
Income”
che disciplinano i raggruppamenti e le componenti del prospetto della redditività complessiva a seconda che esse
possano essere riclassificate o meno a conto economico.
Le modifiche allo IAS 1 dovranno essere applicate dai bilanci che iniziano il 1° luglio 2012 o successivamente.
IAS 19 Amendments to IAS 19 Employee Benefits (Miglioramenti allo IAS 19 Benefici ai dipendenti)
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso gli “
Amendments to IAS 19 Employee Benefits
” che introducono l’obbligo di rilevare
gli utili e le perdite attuariali nel prospetto della redditività complessiva, eliminando la possibilità di adottare il metodo del
“corridoio” e richiedendo l’iscrizione degli utili e delle perdite attuariali derivanti dalla rimisurazione delle passività e delle
attività nel prospetto della redditività complessiva.
Le modifiche allo IAS 19 dovranno essere applicate dai bilanci che iniziano il 1° luglio 2012 o successivamente.
Non si prevede che l’eventuale adozione dei principi e delle interpretazioni sopra indicati comporti impatti materiali nella
valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi del Gruppo DeA Capital, ad eccezione dei possibili effetti
derivanti dalla eventuale ridefinizione del metodo di consolidamento delle società secondo il nuovo Principio Contabile IFRS 10.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora applicabili, non adottati in via anticipata dal Gruppo
e
non ancora omologati
per l’adozione nell’Unione Europea alla data del 28 febbraio 2013
I Principi Contabili Internazionali, le interpretazioni e le modifiche ad esistenti principi contabili e interpretazioni approvati dallo
IASB e non ancora omologati per l’adozione nell’Unione Europea alla data del 28 febbraio 2013, sono i seguenti:
IFRS 9 – Strumenti finanziari
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso la prima parte del principio IFRS 9 che modifica unicamente i requisiti relativi
alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie attualmente previsti dallo IAS 39 e che una volta completato
sostituirà interamente lo IAS 39. Sono escluse dall’ambito di applicazione del principio le passività finanziarie, essendosi
riservato lo IASB ulteriori approfondimenti in merito agli aspetti legati all’inclusione dell’
own credit risk
nella valutazione al
fair
value
delle passività finanziarie. Le passività finanziarie continuano a rimanere, pertanto, nell’ambito dello IAS 39.
Si segnala che il processo di
endorsement
dell’IFRS 9 è attualmente sospeso e tale principio non risulta applicabile nell’UE, in
attesa di una valutazione complessiva da parte della Commissione Europea sull’intero progetto di sostituzione dello IAS 39.
Modifiche all’IFRS 1: Government Loans
In data 13 marzo 2012 lo IASB ha pubblicato una modifica al principio “IFRS 1 - Prima adozione degli
International Financial
Reporting Standards
”, che riguarda i prestiti ricevuti dai governi a un tasso di interesse inferiore rispetto a quello di mercato.
La modifica prevede sostanzialmente la facoltà concessa alle entità che adottano gli IFRS per la prima volta di utilizzare le
stesse regole di semplificazione previste per i soggetti che avevano effettuato la transizione ai principi contabili internazionali
nel 2005, non dovendo modificare il valore di carico determinato in base ai precedenti principi contabili per i prestiti già
contratti alla data di passaggio ai principi contabili internazionali.