DeA Capital - Bilancio 2011 - page 155

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31 D
ICEMBRE
2011
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Principi contabili, emendamenti ed interprestazioni applicati dal 1° gennaio 2011
I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni sono stati applicati per la prima volta dalla Società a partire dal 1°
gennaio 2011:
Modifiche allo IAS 24 - Parti correlate - Obblighi informativi
In data 4 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato una versione rivista dello IAS 24 -
Parti correlate
che ha sostituito la precedente
versione dello IAS 24.
Il documento prevede di semplificare gli obblighi di informativa sulle
parti correlate
per le imprese in cui un ente governativo
sia azionista di controllo ovvero eserciti un’influenza significativa o il controllo congiunto e rimuovere talune difficoltà applicative
derivanti dalla precedente nozione di parti correlate.
Inoltre, la revisione della definizione di parti correlate contenuta nella versione rivista dello IAS 24:
• rende simmetrica l’applicazione dell’informativa nei bilanci dei soggetti correlati (i.e. se A è correlata di B ai fini del bilancio di B,
allora anche B è da ritenersi parte correlata di A nel bilancio di A);
• chiarisce che l’oggetto dell’informativa delle parti correlate riguarda anche le operazioni concluse con le controllate di collegate
e
joint ventures
e non solo la collegata o la
joint venture
;
• parifica la posizione delle persone fisiche alle società ai fini dell’individuazione del rapporto di correlazione;
• richiede un’informativa anche sugli impegni ricevuti e concessi a parti correlate.
L’adozione di tale modifica non ha portato alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio e ha avuto
effetti limitati sull’informativa dei rapporti con parti correlate.
Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards
In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso l’ultima serie dei documenti (
Improvements to IFRS
) destinati ad effettuare modifiche
minori ai principi contabili in vigore. Il documento contiene una serie di miglioramenti a sette Principi Contabili Internazionali e
Interpretazioni (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34 e IFRIC 13).
Le modifiche per le quali ci si attende un possibile impatto significativo riguardano:
• IFRS 3 – Aggregazioni aziendali:
attualmente, in applicazione del nuovo IFRS 3, esiste la possibilità di misurare tutte le
componenti delle interessenze dei terzi al
fair value
oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza delle
attività nette identificabili dell’acquisita. Tale opzione è stata circoscritta per le sole componenti rappresentative di strumenti
che attribuiscono correntemente ai soci di minoranza diritti equivalenti alle azioni ordinarie e in particolare di ottenere il pro-
quota delle attività nette in caso di liquidazione. Tutte le altre componenti relative alle interessenze dei terzi (quali ad esempio
azioni privilegiate o
warrant
emessi dalla società acquisita a favore di terzi) dovrebbero essere misurate obbligatoriamente
al
fair value
, salvo che gli IFRS prescrivano un altro criterio di valutazione. Inoltre, per i piani di
stock option
acquisiti o
volontariamente sostituiti a seguito di aggregazioni aziendali il documento chiarisce che i piani di
stock option
acquisiti a
seguito di un’aggregazione aziendale devono essere (ri)valutati alla data di acquisizione in accordo all’IFRS 2. Infine, si
specifica che l’attuale requisito dell’IFRS 2 – che richiede di allocare la valutazione del piano di
stock option
acquisito a
seguito di aggregazione aziendale tra l’ammontare del costo dell’acquisizione e l’ammontare dei servizi che verranno resi in
futuro – si applica a tutte le assegnazioni indipendentemente dal fatto che siano o meno sostituite volontariamente per effetto
dell’aggregazione.
• IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative:
la modifica enfatizza l’interazione tra le informazioni integrative di
tipo qualitativo e quelle di tipo quantitativo richieste dal principio circa la natura e la portata dei rischi inerenti agli strumenti
finanziari. Questo dovrebbe aiutare gli utilizzatori del bilancio a collegare le informazioni presentate e a costituire una
descrizione generale circa la natura e la portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari.
• IAS 1 – Presentazione del bilancio:
con la modifica è richiesto che la riconciliazione delle variazioni di ogni componente di
patrimonio netto sia presentata nelle note oppure negli schemi di bilancio.
• IAS 34 – Bilanci Intermedi:
le informazioni riguardanti eventi e transazioni significativi da riportare nella relazione intermedia
devono risultare in un aggiornamento rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nella relazione finanziaria annuale;
inoltre, si specifica in quali circostanze è obbligatorio fornire nella relazione intermedia l’informativa riguardante gli strumenti
finanziari e il loro
fair value
.
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