DeA Capital - Bilancio 2011 - page 156

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A C
APITAL
- N
OTE
E
SPLICATIVE
L’adozione dei principi e delle interpretazioni sopra indicati non ha comportato impatti materiali nella valutazione delle attività,
delle passività, dei costi e dei ricavi della Società.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2011 non rilevanti per il
bilancio d’Esercizio
I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni, applicabili dal 1° gennaio 2011, non hanno trovato applicazione nella
Società, ma potrebbero avere effetti contabili su transazioni o accordi futuri. Per una più diffusa trattazione degli stessi si rimanda
a quanto contenuto nelle Note Esplicative al Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2010.
Modifiche all’IFRIC 14 – IAS 19 – Il limite relativo a una attività al servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di
contribuzione minima e la loro interazione
IFRIC 19 – Estinzione di passività finanziarie con strumenti di capitale
Modifiche all’IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni di futura efficacia
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora omologati per l’adozione nell’Unione
Europea alla data del 29 febbraio 2012
I Principi Contabili Internazionali, le interpretazioni e le modifiche ad esistenti principi contabili e interpretazioni approvati dallo
IASB e non ancora omologati per l’adozione nell’Unione Europea alla data del 29 febbraio 2012, sono i seguenti:
IFRS 9 – Strumenti finanziari
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso la prima parte del principio IFRS 9 che modifica unicamente i requisiti relativi
alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie attualmente previsti dallo IAS 39 e che una volta completato sostituirà
interamente lo IAS 39. Sono escluse dall’ambito di applicazione del principio le passività finanziarie, essendosi riservato lo IASB
ulteriori approfondimenti in merito agli aspetti legati all’inclusione
dell’own credit risk
nella valutazione al
fair value
delle passività
finanziarie. Le passività finanziarie continuano a rimanere, pertanto, nell’ambito dello IAS 39.
Si segnala che il processo di
endorsement
dell’IFRS 9 è attualmente sospeso e tale principio non risulta applicabile nell’UE, in
attesa di una valutazione complessiva da parte della Commissione Europea sull’intero progetto di sostituzione dello IAS 39.
Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni aggiuntive
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato la modifica all’IFRS 7
“Disclosures – Transfers of financial assets”,
che richiede
ulteriore informativa relativa ai trasferimenti di attività finanziarie. Le modifiche apportate all’IFRS 7 hanno lo scopo di favorire
maggiore trasparenza in relazione ai rischi correlati a transazioni nelle quali, a fronte di trasferimenti di attività finanziarie,
la società cedente conserva, entro certi limiti, un’esposizione ai rischi associati alle attività finanziarie cedute (
“continuing
involvment”
). Viene inoltre richiesta maggiore informativa in caso di significativi trasferimenti di attività finanziarie avvenuti in
momenti particolari (ad esempio alla fine di un periodo contabile).
Le modifiche all’IFRS 7 dovranno essere applicate dai bilanci che iniziano il 1° luglio 2011 o successivamente.
Modifiche allo IAS 12 – Imposte sul reddito
In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha pubblicato alcune modifiche al principio “IAS 12 - Imposte sul reddito”, che ad oggi prevede
che la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate si basi su un giudizio circa il possibile uso o la vendita dell’attività.
Questa valutazione può essere difficile e soggettiva, per esempio quando un investimento immobiliare è iscritto utilizzando il
modello del
fair value
consentito dallo IAS 40 - Investimenti Immobiliari. Per consentire un approccio semplificato, le modifiche
introducono la presunzione che un’attività per imposte anticipate sarà recuperata interamente tramite la vendita salvo che vi sia
una chiara prova che il recupero possa avvenire con l’uso. La presunzione si applicherà, oltre che agli investimenti immobiliari,
anche a beni iscritti come impianti e macchinari o attività immateriali iscritte o rivalutate al
fair value.
A seguito di queste modifiche, il documento SIC 21 -
Imposte sul reddito - Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili
è
stato al contempo eliminato e i suoi contenuti interamente recepiti nel principio IAS 12.
Le modifiche al principio IAS 12, che sono in attesa di ratifica da parte della Commissione Europea, dovranno essere applicate dal
1° gennaio 2012.
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