DeA Capital - Bilancio 2011 - page 158

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APITAL
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OTE
E
SPLICATIVE
Il principio entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013, ma è consentita un’applicazione anticipata. Il principio, tuttavia, non è ancora
applicabile nell’Unione Europea in quanto non ancora omologato dall’Unione Europea stessa.
IFRS 13 – Fair Value Measurement (Valutazione al fair value)
In data 12 maggio 2011 l’
International Accounting Standards Board
(IASB) ha pubblicato il principio IFRS 13
Fair Value
Measurement
(Valutazione al
fair value
), che fornisce un’unica definizione del concetto di
fair value
e una guida per l’applicazione
nei casi in cui il suo utilizzo sia richiesto oppure permesso da altri principi contabili.
Più precisamente, il principio IFRS 13 provvede a chiarire la definizione di
fair value
, che è il prezzo ottenibile dalla vendita di
un’attività o pagabile per il trasferimento di una passività in una transazione regolare tra partecipanti al mercato alla data di
valutazione (ovvero un prezzo di uscita). Tale definizione mette in risalto che il valore equo è una misura che deve basarsi sul
mercato e non sull’impresa valutatrice. In altri termini, nel processo valutativo occorre assumere le ipotesi che i partecipanti
al mercato applicherebbero per attribuire un valore all’attività o alla passività alle condizioni correnti, includendo le assunzioni
ipotizzate sul rischio. Ne consegue che l’intenzione di detenere un bene o di risolvere o non adempiere a una passività non è
rilevante per la determinazione del
fair value
.
Il principio entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013, ma è consentita un’applicazione anticipata. Il principio, tuttavia, non è ancora
applicabile nell’Unione Europea in quanto non ancora omologato dall’Unione Europea stessa.
IAS 1 – Presentation of Items of Other Comprehensive Income (Presentazione del Bilancio)
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso gli
“Amendments to IAS 1 - Presentation of Items of Other Comprehensive Income”
che disciplinano i raggruppamenti e le componenti del prospetto della redditività complessiva a seconda che esse possano essere
riclassificate o meno a conto economico.
Le modifiche allo IAS 1, che sono in attesa di ratifica da parte della Commissione Europea, dovranno essere applicate dai bilanci
che iniziano il 1° luglio 2012 o successivamente.
IAS 19 – Amendments to IAS 19 Employee Benefits (Miglioramenti allo IAS 19 Benefici ai dipendenti)
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso gli
“Amendments to IAS 19 Employee Benefits”
che introducono l’obbligo di rilevare
gli utili e le perdite attuariali nel prospetto della redditività complessiva, eliminando la possibilità di adottare il metodo del
“corridoio” e richiedendo l’iscrizione degli utili e delle perdite attuariali derivanti dalla rimisurazione delle passività e delle attività
nel prospetto della redditività complessiva.
Le modifiche allo IAS 19, che sono in attesa di ratifica da parte della Commissione Europea, dovranno essere applicate dai bilanci
che iniziano il 1° luglio 2012 o successivamente.
Non si prevede che l’eventuale adozione dei principi e delle interpretazioni sopra indicati comporti impatti materiali nella
valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi della Società.
B. Principi Contabili più significativi e criteri di valutazione
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per il bilancio individuale dell’esercizio 2011 di DeA Capital sono gli stessi
utilizzati per la redazione del Bilancio Consolidato, fatta eccezione per gli specifici principi e criteri riferiti al Bilancio Consolidato e
ai criteri di valutazione delle Società Controllate e Controllate congiuntamente, di seguito precisati.
Le partecipazioni in Società Controllate e Controllate congiuntamente sono classificate come attività disponibili alla vendita e sono
valutate al
fair value
con contropartita un’apposita riserva di patrimonio netto
(Available For Sale)
.
Attività e passività correnti e non correnti
Un’attività è considerata corrente se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
• la sua realizzazione è prevista nel corso del normale ciclo operativo aziendale. Per “ciclo operativo aziendale” si intende il
periodo intercorrente tra l’assunzione di una attività e la sua realizzazione in disponibilità o disponibilità liquide equivalenti.
Quando il ciclo operativo aziendale non è chiaramente identificabile, la sua durata è assunta di dodici mesi;
• è posseduta principalmente con lo scopo della sua negoziazione;
• la sua realizzazione è prevista entro dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio;
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