DeA Capital S.p.A. - Bilancio al 31 dicembre 2012 - page 152

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Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni aggiuntive
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato la modifica all’IFRS 7
“Disclosures – Transfers of financial assets”
, che richiede
ulteriore informativa relativamente ai trasferimenti di attività finanziarie. Le modifiche apportate all’IFRS 7 hanno lo scopo
di favorire maggiore trasparenza in relazione ai rischi correlati a transazioni nelle quali, a fronte di trasferimenti di attività
finanziarie, la società cedente conserva, entro certi limiti, un’esposizione ai rischi associati alle attività finanziarie cedute
(
“continuing involvment”
). Viene inoltre richiesta maggiore informativa in caso di significativi trasferimenti di attività finanziarie
avvenuti in momenti particolari (ad esempio alla fine di un periodo contabile).
L’adozione di tale modifica non ha comportato impatti materiali nella valutazione delle poste di bilancio e nella relativa
informativa di bilancio.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni di futura efficacia
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora applicabili, non adottati in via anticipata dal Gruppo e
già omologati
per l’adozione nell’Unione Europea alla data del 28 febbraio 2013
I Principi Contabili Internazionali, le interpretazioni e le modifiche ad esistenti principi contabili e interpretazioni approvati dallo
IASB e già omologati per l’adozione nell’Unione Europea alla data del 28 febbraio 2013, sono i seguenti:
Modifiche allo IAS 12 – Imposte sul reddito
In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha pubblicato alcune modifiche al principio “IAS 12 - Imposte sul reddito”, che chiarisce
la determinazione delle imposte differite sugli investimenti immobiliari valutati al
fair value
. Per consentire un approccio
semplificato, le modifiche introducono la presunzione che un’attività per imposte anticipate sarà recuperata interamente tramite
la vendita salvo che vi sia una chiara prova che il recupero possa avvenire con l’uso.
A seguito di queste modifiche, il documento SIC 21 -
Imposte sul reddito - Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili
è
stato al contempo eliminato e i suoi contenuti interamente recepiti nel principio IAS 12.
Le modifiche al principio IAS 12 saranno applicate dal 1° gennaio 2013.
Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli International Financial Reporting Standard: Iperinflazione
severa ed eliminazione di attività immobilizzate
In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha pubblicato due modifiche al principio “IFRS 1 Prima adozione degli International Financial
Reporting Standard”. La prima è una modifica che prevede la facoltà concessa alle entità che passano agli IFRS di utilizzare le
stesse regole di semplificazione previste per i soggetti che avevano effettuato la transizione ai principi contabili internazionali nel
2005. La seconda modifica prevede per le entità che presentano per la prima volta un bilancio in accordo agli IFRS, dopo esserne
state impossibilitate a presentarlo a causa dell’iperinflazione, l’inserimento di un’esenzione all’applicazione retrospettica degli
IFRS in sede di prima applicazione, consentendo a tali entità di utilizzare il fair value come sostituto del costo per tutte le attività
e passività allora presenti.
Le modifiche all’IFRS 1 saranno applicate dal 1° gennaio 2013.
IFRS 10 Consolidation Financial Statements (Bilancio Consolidato)
In data 12 maggio 2011 l’
International Accounting Standards Board
(IASB) ha pubblicato il principio IFRS 10
Consolidation
Financial Statements
(Bilancio Consolidato), destinato a prendere il posto dello IAS 27
Consolidated and Separate Financial
Statements
(Bilancio consolidato e separato) e del SIC-12
Consolidation—Special Purpose Entities
(Consolidamento - Società a
destinazione specifica). Il nuovo principio fornisce un unico modello di consolidamento che identifica il controllo come base per il
consolidamento di tutti i tipi di entità.
Il nuovo
standard
definisce la nozione di controllo, basata sulla concomitante presenza di tre elementi essenziali:
• il potere sulla partecipata;
• l’esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento con essa;
• la capacità di esercitare il potere sulla partecipata in modo da incidere sull’ammontare dei rendimenti spettanti alla controllante.
Il principio entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014, ma è consentita un’applicazione anticipata.
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