DeA Capital - Bilancio 2010 - page 84

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splicative
interessenze di pertinenza di terzi (valutate secondo uno dei metodi consentiti dal principio), il
fair value
della partecipazione
di minoranza precedentemente detenuta, al netto del
fair value
delle attività nette identificabili acquisite.
Secondo la precedente versione del principio l’acquisizione del controllo per fasi era rilevata transazione per transazione,
come una serie di acquisizioni separate che generavano complessivamente un avviamento determinato come la somma degli
avviamenti generati dalle singole transazioni.
L’IFRS 3 (2008) prevede che gli oneri accessori alle operazioni di aggregazione aziendale siano rilevati a conto economico nel
periodo in cui sono sostenuti. Secondo la precedente versione del principio tali oneri erano inclusi nella determinazione del
costo di acquisizione delle attività nette della società acquisita.
L’IFRS 3 (2008) prevede che i corrispettivi sottoposti a condizione siano considerati parte del prezzo di trasferimento delle
attività nette acquisite e che siano valutati al
fair value
alla data di acquisizione. Analogamente, se il contratto di aggregazione
prevede il diritto alla restituzione di alcune componenti del prezzo al verificarsi di alcune condizioni, tale diritto è classificato
come attività dall’acquirente. Eventuali successive variazioni del
fair value
devono essere rilevate a rettifica del trattamento
contabile originario solo se esse sono determinate da maggiori o migliori informazioni circa tale
fair value
e se si verificano
entro 12 mesi dalla data di acquisizione; tutte le altre variazioni devono essere rilevate a conto economico.
La precedente versione del principio prevedeva che i corrispettivi sottoposti a condizione fossero rilevati alla data di
acquisizione solo se il loro pagamento era ritenuto probabile e il loro ammontare poteva essere determinato in modo
attendibile. Ogni variazione successiva al valore di tali corrispettivi era inoltre sempre rilevata a rettifica del
goodwill
.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2010 non rilevanti
per il bilancio consolidato del Gruppo
I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni, applicabili dal 1° gennaio 2010, non hanno trovato applicazione
nel Gruppo. Per una più diffusa trattazione degli stessi si rimanda a quanto contenuto nelle Note Esplicative al Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2009.
Improvement
all’IFRS 5 –
Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate;
• Emendamenti allo IAS 28 –
Partecipazioni in imprese collegate
e allo IAS 31 –
Partecipazioni in joint ventures
, conseguenti
alle modifiche apportate allo IAS 27;
• Miglioramenti agli
International Financial Reporting Standard
(IFRS
Improvement
2009);
• Modifiche all’IFRS 2 –
Pagamenti basati su azioni:
pagamenti basati su azioni di Gruppo regolati per cassa;
• Modifiche all’IFRS 1 –
Prima adozione degli International Financial Reporting Standards;
• Emendamento allo IAS 39 –
Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione
– Elementi qualificabili per la copertura;
• IFRIC 17 –
Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide;
• IFRIC 18 –
Trasferimento di attivi provenienti da clienti.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni di futura efficacia
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora applicabili, non adottati in via anticipata
dal Gruppo e già omologati per l’adozione nell’Unione Europea alla data del 28 febbraio 2011
I Principi Contabili Internazionali, le interpretazioni e le modifiche ad esistenti principi contabili e interpretazioni approvati dallo IASB
e già omologati per l’adozione nell’Unione Europea alla data del 28 febbraio 2011, ma non ancora applicabili, sono i seguenti:
Modifiche allo IAS 24 - Parti correlate - Obblighi informativi
In data 4 novembre 2009, lo IASB ha pubblicato una versione rivista dello IAS 24 - Parti correlate che sostituirà l’attuale
versione dello IAS 24.
Il documento prevede di semplificare gli obblighi di informativa sulle parti correlate per le imprese in cui un ente governativo
sia azionista di controllo, eserciti un’influenza significativa o il controllo congiunto, e rimuovere talune difficoltà applicative
derivanti dall’attuale nozione di parti correlate.
Inoltre, la revisione della definizione di parti correlate contenuta nella versione rivista dello IAS 24:
• rende simmetrica l’applicazione dell’informativa nei bilanci dei soggetti correlati (i.e. se A è correlata di B ai fini del bilancio di
B, allora anche B è da ritenersi parte correlata di A nel bilancio di A);
• chiarisce che l’oggetto dell’informativa delle parti correlate riguarda anche le operazioni concluse con le controllate di
collegate e Joint Venture e non solo la collegata o la
Joint Venture
;
• parifica la posizione delle persone fisiche alle società ai fini dell’individuazione del rapporto di correlazione;
• richiede un’informativa anche sugli impegni ricevuti e concessi a parti correlate.
Le modifiche in oggetto saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2011.
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