DeA Capital - Bilancio 2010 - page 89

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I criteri adottati per l’applicazione di tale metodo sono principalmente i seguenti:
- i bilanci della Capogruppo e delle controllate sono acquisiti “linea per linea”;
- il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte del relativo patrimonio netto. Quando una società viene inclusa
per la prima volta nel consolidato, la differenza tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto delle società partecipate viene
imputata, se ne sussistono le condizioni, agli elementi dell’attivo e del passivo inclusi nel consolidamento, in conformità
ai dettami previsti dall’IFRS 3. L’eventuale parte residua, se negativa viene iscritta a conto economico, mentre se positiva
viene iscritta in una voce dell’attivo denominata “Avviamento”, che è annualmente sottoposta a
impairment test
; in
alternativa quando una società viene inclusa per la prima volta nel consolidato vi è la facoltà di rilevare l’intero ammontare
dell’Avviamento derivante dall’operazione, inclusa la quota di competenza dei terzi
(full goodwill approach)
;
- vengono eliminate le operazioni significative avvenute tra società consolidate, così come i debiti ed i crediti e gli utili non
ancora realizzati derivanti da operazioni tra società del Gruppo al netto dell’eventuale effetto fiscale;
- le quote di patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza sono evidenziate, insieme alle rispettive quote dell’utile
dell’esercizio, in apposite voci del patrimonio netto.
Nel caso di controllo congiunto, l’integrazione avviene, in conformità allo IAS 31, in proporzione alla quota di possesso della
Capogruppo.
Riorganizzazione societaria del Gruppo Dea Capital
In data
25 giugno 2010
DeA Capital Investments ha proceduto alla fusione per incorporazione della società interamente
controllata DeA Capital Investments 2, con l’obiettivo di concentrare in un’unica entità le risorse finanziarie e organizzative
relative alle attività di
Private Equity Investment
in Lussemburgo.
L’operazione, attuata tra DeA Capital Investments e una sua controllata al 100%, non ha avuto effetti da un punto di vista
economico, patrimoniale e finanziario sui conti consolidati del Gruppo, in quanto è stata effettuata in continuità di valori, come
previsto dagli IAS/IFRS.
B. Criteri di valutazione adottati
I criteri di valutazione adottati sulla base dei Principi Contabili Internazionali, e di seguito riportati, sono conformi al postulato
della continuità aziendale e non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2009 e al Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2010, se non in conseguenza dell’entrata in vigore di nuovi
principi contabili IAS/IFRS, come descritti in precedenza.
attività e passività correnti e non correnti
Un’attività è considerata corrente se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
• la sua realizzazione è prevista nel corso del normale ciclo operativo aziendale. Per “ciclo operativo aziendale” si intende il
periodo intercorrente tra l’assunzione di una attività e la sua realizzazione in disponibilità liquide ed equivalenti. Quando il
ciclo operativo aziendale non è chiaramente identificabile, la sua durata è assunta di dodici mesi;
• è posseduta principalmente con lo scopo della sua negoziazione;
• la sua realizzazione è prevista entro dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio;
• è costituita da disponibilità liquide ed equivalenti, che non presentano vincoli tali da limitarne l’utilizzo nei dodici mesi
successivi alla data di chiusura dell’esercizio.
Tutte le altre attività sono analizzate in maniera analitica, al fine di distinguere la parte “corrente” dalla parte “non corrente”.
Inoltre, le imposte anticipate sono rilevate tra le componenti non correnti.
Una passività è invece considerata corrente se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
• ci si aspetta che sia estinta nel corso del normale ciclo operativo aziendale;
• è posseduta principalmente con lo scopo della sua negoziazione;
• la sua estinzione è prevista entro dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio;
• l’impresa non detiene un diritto incondizionato a differire il pagamento della passività per almeno i dodici mesi successivi alla
data di chiusura dell’esercizio.
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