DeA Capital - Bilancio 2011 - page 263

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prezzo di uscita). Tale definizione mette in risalto che il valore equo è una misura che deve
basarsi sul mercato e non sull'impresa valutatrice. In altri termini, nel processo valutativo
occorre assumere le ipotesi che i partecipanti al mercato applicherebbero per attribuire un
valore all'attività o alla passività alle condizioni correnti, includendo le assunzioni ipotizzate sul
rischio. Ne consegue che l'intenzione di detenere un bene o di risolvere o non adempiere a
una passività non è rilevante per la determinazione del
fair value
.
Il principio entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013, ma è consentita un'applicazione anticipata.
Il principio, tuttavia, non è ancora applicabile nell'Unione Europea in quanto non ancora
omologato dall'Unione Europea stessa.
IAS 1 Presentation of Items of Other Comprehensive Income (Presentazione del Bilancio)
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso gli
“Amendments to IAS 1 - Presentation of Items of
Other Comprehensive Income”
che disciplinano i raggruppamenti e le componenti del
prospetto della redditività complessiva a seconda che esse possano essere riclassificate o
meno a conto economico.
Le modifiche allo IAS 1, che sono in attesa di ratifica da parte della Commissione Europea,
dovranno essere applicate dai bilanci che iniziano il 1° luglio 2012 o successivamente.
IAS 19 Amendments to IAS 19 Employee Benefits (Miglioramenti allo IAS 19 Benefici ai
dipendenti)
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso gli
“Amendments to IAS 19 Employee Benefits”
che
introducono l'obbligo di rilevare gli utili e le perdite attuariali nel prospetto della redditività
complessiva, eliminando la possibilità di adottare il metodo del “corridoio” e richiedendo
l'iscrizione degli utili e delle perdite attuariali derivanti dalla rimisurazione delle passività e
delle attività nel prospetto della redditività complessiva.
Le modifiche allo IAS 19, che sono in attesa di ratifica da parte della Commissione Europea,
dovranno essere applicate dai bilanci che iniziano il 1° luglio 2012 o successivamente.
Non si prevede che l'eventuale adozione dei principi e delle interpretazioni sopra indicati
comporti impatti materiali nella valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi
della Società.
A.3 - I
NFORMATIVA SUL
FAIR VALUE
A.3.2 – G
ERARCHIA DEL
FAIR VALUE
Per la determinazione del
fair value
di un'attività finanziaria, in mancanza di un mercato
attivo (uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi
quotati, che riflettono normali operazioni di mercato, sono prontamente e regolarmente
disponibili tramite borse, mediatori, intermediari, società del settore, servizi di quotazione o
enti autorizzati e tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato correnti),
un'entità determinerà
fair value
utilizzando le tecniche valutative (IAS 39 par. 74 e 75)
normalmente usate nei mercati finanziari.
L'obiettivo, nell'utilizzare una tecnica valutativa, è quello di stabilire quale prezzo si sarebbe
utilizzato per una transazione avvenuta alla data di valutazione in uno scambio
indipendente, motivato da normali considerazioni di mercato.
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