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specifica in quali circostanze è obbligatorio fornire nella relazione intermedia
l'informativa riguardante gli strumenti finanziari e il loro
fair value
.
Non si prevede che l'eventuale adozione dei principi e delle interpretazioni sopra indicati
comporti impatti materiali nella valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi
della Società.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora omologati per l'adozione
nell'Unione Europea alla data del 29 febbraio 2012
I Principi Contabili Internazionali, le interpretazioni e le modifiche ad esistenti principi contabili
e interpretazioni approvati dallo IASB e non ancora omologati per l'adozione nell'Unione
Europea alla data del 29 febbraio 2012, sono i seguenti:
IFRS 9 – Strumenti finanziari
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso la prima parte del principio IFRS 9 che modifica
unicamente i requisiti relativi alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie
attualmente previsti dallo IAS 39 e che una volta completato sostituirà interamente lo IAS 39.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del principio le passività finanziarie, essendosi
riservato lo IASB ulteriori approfondimenti in merito agli aspetti legati all'inclusione
dell'own
credit risk
nella valutazione al
fair value
delle passività finanziarie. Le passività finanziarie
continuano a rimanere, pertanto, nell'ambito dello IAS 39.
Si segnala che il processo di
endorsement
dell'IFRS 9 è attualmente sospeso e tale principio
non risulta applicabile nell'UE, in attesa di una valutazione complessiva da parte della
Commissione Europea sull'intero progetto di sostituzione dello IAS 39.
Modifiche all'IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni aggiuntive
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato la modifica all'IFRS 7 “
Disclosures – Transfers of
financial assets”
, che richiede ulteriore informativa relativa ai trasferimenti di attività
finanziarie. Le modifiche apportate all'IFRS 7 hanno lo scopo di favorire maggiore trasparenza
in relazione ai rischi correlati a transazioni nelle quali, a fronte di trasferimenti di attività
finanziarie, la società cedente conserva, entro certi limiti, un'esposizione ai rischi associati alle
attività finanziarie cedute (“
continuing involvment”)
. Viene inoltre richiesta maggiore
informativa in caso di significativi trasferimenti di attività finanziarie avvenuti in momenti
particolari (ad esempio alla fine di un periodo contabile).
Le modifiche all'IFRS 7, che sono tuttora in attesa di ratifica da parte della Commissione
Europea, dovranno essere applicate dai bilanci che iniziano il 1° luglio 2011 o
successivamente.
Modifiche allo IAS 12 – Imposte sul reddito
In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha pubblicato alcune modifiche al principio “IAS 12 Imposte
sul reddito”, che ad oggi prevede che la valutazione della recuperabilità delle imposte
anticipate si basi su un giudizio circa il possibile uso o la vendita dell'attività. Questa
valutazione può essere difficile e soggettiva, per esempio quando un investimento
immobiliare è iscritto utilizzando il modello del
fair value
consentito dallo IAS 40 Investimenti
Immobiliari. Per consentire un approccio semplificato, le modifiche introducono la
presunzione che un'attività per imposte anticipate sarà recuperata interamente tramite la