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RINCIPI CONTABILI
,
EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI DI FUTURA EFFICACIA
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora applicabili, non adottati in via
anticipata dalla Società e già omologati per l'adozione nell'Unione Europea alla data del 29
febbraio 2012
I Principi Contabili Internazionali, le interpretazioni e le modifiche ad esistenti principi contabili
e interpretazioni approvati dallo IASB e già omologati per l'adozione nell'Unione Europea alla
data del 29 febbraio 2012, ma non ancora applicabili, sono i seguenti:
Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards
In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso l'ultima serie dei documenti (
Improvements to IFRS
)
destinati ad effettuare modifiche minori ai principi contabili in vigore. Il documento contiene
una serie di miglioramenti, non ancora omologati dall'Unione Europea, a sette Principi
Contabili Internazionali e Interpretazioni (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34 e IFRIC 13).
Le modifiche per le quali ci si attende un possibile impatto significativo riguardano:
IFRS 3 -
Aggregazioni aziendali
: attualmente, in applicazione del nuovo IFRS 3, esiste la
possibilità di misurare tutte le componenti delle interessenze dei terzi al
fair value
oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza delle attività nette
identificabili dell'acquisita. Tale opzione è stata circoscritta per le sole componenti
rappresentative di strumenti che attribuiscono correntemente ai soci di minoranza diritti
equivalenti alle azioni ordinarie e in particolare di ottenere il pro-quota delle attività
nette in caso di liquidazione. Tutte le altre componenti relative alle interessenze dei terzi
(quali ad esempio azioni privilegiate o
warrant
emessi dalla società acquisita a favore
di terzi) dovrebbero essere misurate obbligatoriamente al
fair value
, salvo che gli IFRS
prescrivano un altro criterio di valutazione. Inoltre, per i piani di
stock option
acquisiti o
volontariamente sostituiti a seguito di aggregazioni aziendali il documento chiarisce
che i piani di
stock option
acquisiti a seguito di un'aggregazione aziendale devono
essere (ri)valutati alla data di acquisizione in accordo all'IFRS 2. Infine, si specifica che
l'attuale requisito dell'IFRS 2 – che richiede di allocare la valutazione del piano di
stock
option
acquisito a seguito di aggregazione aziendale tra l'ammontare del costo
dell'acquisizione e l'ammontare dei servizi che verranno resi in futuro – si applica a tutte
le assegnazioni indipendentemente dal fatto che siano o meno sostituite
volontariamente per effetto dell'aggregazione.
IFRS 7 –
Strumenti finanziari: informazioni integrative:
la modifica enfatizza l'interazione
tra le informazioni integrative di tipo qualitativo e quelle di tipo quantitativo richieste dal
principio circa la natura e la portata dei rischi inerenti agli strumenti finanziari. Questo
dovrebbe aiutare gli utilizzatori del bilancio a collegare le informazioni presentate e a
costituire una descrizione generale circa la natura e la portata dei rischi derivanti dagli
strumenti finanziari.
IAS 1 –
Presentazione del bilancio
: con la modifica è richiesto che la riconciliazione
delle variazioni di ogni componente di patrimonio netto sia presentata nelle note
oppure negli schemi di bilancio.
IAS 34 –
Bilanci Intermedi
:
le informazioni riguardanti eventi e transazioni significativi da
riportare nella relazione intermedia devono risultare in un aggiornamento rispetto alle
corrispondenti informazioni contenute nella relazione finanziaria annuale; inoltre, si