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2010
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Inoltre, la revisione della definizione di parti correlate contenuta nella versione rivista dello IAS 24:
• rende simmetrica l’applicazione dell’informativa nei bilanci dei soggetti correlati (i.e. se A è correlata di B ai fini del bilancio
di B, allora anche B è da ritenersi parte correlata di A nel bilancio di A);
• chiarisce che l’oggetto dell’informativa delle parti correlate riguarda anche le operazioni concluse con le controllate di
collegate e
Joint Venture
e non solo la collegata o la
Joint Venture
;
• parifica la posizione delle persone fisiche alle società ai fini dell’individuazione del rapporto di correlazione;
• richiede un’informativa anche sugli impegni ricevuti e concessi a parti correlate.
Le modifiche in oggetto saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2011.
Modifiche all’IFRIC 14 – IAS 19 – Il limite relativo a una attività al servizio di un piano a benefici definiti, le
previsioni di contribuzione minima e la loro interazione
In data 26 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il documento “Modifiche dell’IFRIC 14 -
Prepayments of a minimum funding
requirement
”.
La modifica dell’IFRIC 14 - “Il limite relativo a una attività al servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di
contribuzione minima e la loro interazione” (documento interpretativo dello IAS 19) è stata ritenuta necessaria in quanto il
documento nella sua versione originale non considerava gli effetti derivanti da eventuali pagamenti anticipati di contribuzioni
minime. La modifica dell’IFRIC 14 consente alle imprese di rilevare tra le attività al servizio di un piano a benefici definiti,
l’importo dei pagamenti anticipati su contribuzioni minime.
L’emendamento in oggetto sarà applicabile dal 1° gennaio 2011.
IFRIC 19 – Estinzione di passività finanziarie con strumenti di capitale
In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha pubblicato il documento IFRIC 19 –
Estinguishing financial liabilities with equity instruments
.
Il documento definisce il trattamento contabile che deve seguire il debitore quando, a seguito di una rinegoziazione dei termini
contrattuali di una passività finanziaria, creditore e debitore si accordano per un cosiddetto
“debt for equity swap”
, ossia per
l’estinzione totale o parziale della passività finanziaria a fronte dell’emissione di strumenti rappresentativi di capitale da parte del
debitore.
In base alle interpretazioni fornite dall’IFRIC 19:
• l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale costituisce “pagamento di corrispettivo” così come definito dal paragrafo
41 dello IAS 39;
• gli strumenti rappresentativi di capitale emessi sono valutati al
fair value
; se il
fair value
di tali strumenti non può essere
valutato attendibilmente, si deve adottare il
fair value
delle passività finanziarie estinte;
• la differenza tra il valore di carico della passività finanziaria e il corrispettivo pagato (rappresentato dal
fair value
degli
strumenti rappresentativi di capitale emessi) deve essere rilevata a conto economico.
L’interpretazione in oggetto sarà applicabile dal 1° gennaio 2011. È peraltro consentita l’applicazione anticipata.
Modifiche all’IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
In data 28 gennaio 2010 lo IASB ha pubblicato l’emendamento intitolato
IFRS 1 Limited Exemption from Comparative
IFRS 7
Disclosures for First-time Adopters
. L’emendamento estende, modificando l’IFRS 1, ai soggetti che adottano per la prima volta
i principi contabili internazionali in un bilancio che inizia prima del 1° gennaio 2010, l’esenzione dal presentare l’informativa
comparativa relativa all’emendamento pubblicato nel mese di marzo 2009 denominato
Improving Disclosures about Financial
Instruments.
Tale emendamento faceva parte della risposta dello IASB alla crisi finanziaria con la richiesta di informazioni integrative
sul
fair value
e sul rischio di liquidità.
L’emendamento in oggetto è applicabile dal 1° gennaio 2011. È peraltro consentita l’applicazione anticipata.