DeA Capital - Bilancio 2010 - page 151

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Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti finanziari:Informazioni aggiuntive
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato la modifica all’IFRS 7
“Disclosures – Transfers of financial assets”
, che richiede
ulteriore informativa relativa ai trasferimenti di attività finanziarie. Le modifiche apportate all’IFRS 7 hanno lo scopo di favorire
maggiore trasparenza in relazione ai rischi correlati a transazioni nelle quali, a fronte di trasferimenti di attività finanziarie,
la società cedente conserva, entro certi limiti, un’esposizione ai rischi associati alle attività finanziarie cedute
(“continuing
involvment”)
. Viene inoltre richiesta maggiore informativa in caso di significativi trasferimenti di attività finanziarie avvenuti in
momenti particolari (ad esempio alla fine di un periodo contabile).
Le modifiche all’IFRS 7, che sono tuttora in attesa di ratifica da parte della Commissione Europea, dovranno essere applicate
dai bilanci che iniziano il 1° luglio 2011 o successivamente.
Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti finanziari:Informazioni aggiuntive
In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha pubblicato alcune modifiche al principio “IAS 12 Imposte sul reddito”, che ad oggi prevede
che la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate si basi su un giudizio circa il possibile uso o la vendita dell’attività.
Questa valutazione può essere difficile e soggettiva, per esempio quando un investimento immobiliare è iscritto utilizzando il
modello del
fair value
consentito dallo IAS 40 Investimenti Immobiliari. Per consentire un approccio semplificato, le modifiche
introducono la presunzione che un’attività per imposte anticipate sarà recuperata interamente tramite la vendita salvo che vi sia
una chiara prova che il recupero possa avvenire con l’uso. La presunzione si applicherà, oltre che agli investimenti immobiliari,
anche a beni iscritti come impianti e macchinari, o attività immateriali iscritte o rivalutate al
fair value
.
A seguito di queste modifiche l’Interpretazione il documento SIC 21 -
Imposte sul reddito - Recupero delle attività rivalutate
non ammortizzabili è stato al contempo eliminato e i suoi contenuti interamente recepiti nel principio IAS 12.
Le modifiche al principio IAS 12, che sono in attesa di ratifica da parte della Commissione Europea, dovranno essere applicate
dal 1° gennaio 2012.
Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli International Financial Reporting Standard:
Iperinflazione severa ed eliminazione di attività immobilizzate
In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha pubblicato due modifiche al principio “IFRS 1
Prima adozione degli International Financial
Reporting Standard
”. La prima è una modifica che prevede la facoltà concessa alle entità che passano agli IFRS di utilizzare le
stesse regole di semplificazione previste per i soggetti che avevano effettuato la transizione ai principi contabili internazionali
nel 2005. La seconda modifica prevede per le entità che presentano per la prima volta un bilancio in accordo agli IFRS,
dopo esserne state impossibilitate a presentarlo a causa dell’iperinflazione, l’inserimento di un’esenzione all’applicazione
retrospettica degli IFRS in sede di prima applicazione, consentendo a tali entità di utilizzare il
fair value
come sostituto del
costo per tutte le attività e passività allora presenti.
Le modifiche all’IFRS 1, che sono in attesa di ratifica da parte della Commissione Europea, dovranno essere applicate dai
bilanci che iniziano il 1° luglio 2011 o successivamente.
Non si prevede che l’eventuale adozione dei principi e delle interpretazioni sopra indicati comporti impatti materiali nella
valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi della Società.
B. Principi Contabili più significativi e criteri di valutazione
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per il bilancio individuale dell’esercizio 2010 di DeA Capital sono gli stessi
utilizzati per la redazione del Bilancio Consolidato, fatta eccezione per gli specifici principi e criteri riferiti al Bilancio Consolidato
e ai criteri di valutazione delle Società Controllate e Controllate congiuntamente, di seguito precisati.
Le partecipazioni in Società Controllate e Controllate congiuntamente sono classificate come attività disponibili alla vendita e
sono valutate al
fair value
con contropartita un’apposita riserva di patrimonio netto
(Available For Sale)
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