DeA Capital - Bilancio 2010 - page 150

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Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora omologati per l’adozione nell’Unione
Europea alla data del 28 febbraio 2011
I Principi Contabili Internazionali, le interpretazioni e le modifiche ad esistenti principi contabili e interpretazioni approvati dallo
IASB e non ancora omologati per l’adozione nell’Unione Europea alla data del 28 febbraio 2011, sono i seguenti:
IFRS 9 – Strumenti finanziari
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso la prima parte del principio IFRS 9 che modificava unicamente i requisiti relativi
alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie attualmente previsti dallo IAS 39.
In data 28 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato una versione rivista del principio IFRS 9, che rispetto alla versione pubblicata
nel mese di novembre 2009, contiene disposizioni relative alla classificazione e valutazione delle passività finanziarie.
Il principio IFRS 9 è destinato ad essere ulteriormente modificato ed integrato, con le norme concernenti l’
impairment
delle
attività finanziarie e la contabilità di copertura
(hedge accounting)
.
Il principio IFRS 9, che una volta completato sostituirà interamente lo IAS 39, ha come obiettivo quello di semplificare la
disciplina contabile prevista dall’attuale IAS 39, sviluppare un modello di classificazione e misurazione che consenta di avere
migliori informazioni circa le modalità con cui ci si attende che verranno realizzati i flussi di cassa dagli strumenti finanziari,
migliorare la misurazione del costo ammortizzato, con particolare riferimento alla trasparenza delle perdite su crediti e della
qualità creditizia delle attività finanziarie e, infine,di riconsiderare le attuali disposizioni sull’
hedge accounting
, cercando di
semplificare i modelli di verifica dell’efficacia.
Si segnala che il processo di
endorsement
dell’IFRS 9 è attualmente sospeso e tale principio non risulta applicabile nell’UE, in
attesa di una valutazione complessiva da parte della Commissione Europea sull’intero progetto di sostituzione dello IAS 39.
Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards (IFRS Improvement 2009)
In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso l’ultima serie dei documenti
(Improvements to IFRS)
destinati ad effettuare modifiche
minori ai principi contabili in vigore. Il documento contiene una serie di miglioramenti, non ancora omologati dall’Unione Europea,
a sette Principi Contabili Internazionali e Interpretazioni (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34 e IFRIC 13).
Le modifiche per le quali ci si attende un possibile impatto significativo riguardano:
IFRS 3 - Agggregazioni aziendali:
attualmente, in applicazione del nuovo IFRS 3, esiste la possibilità di misurare tutte le
componenti delle interessenze dei terzi al
fair value
oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza
delle attività nette identificabili dell’acquisita. Tale opzione è stata circoscritta per le sole componenti rappresentative di
strumenti che attribuiscono correntemente ai soci di minoranza diritti equivalenti alle azioni ordinarie e in particolare di
ottenere il pro-quota delle attività nette in caso di liquidazione. Tutte le altre componenti relative alle interessenze dei
terzi (quali ad esempio azioni privilegiate o
warrant
emessi dalla società acquisita a favore di terzi) dovrebbero essere
misurate obbligatoriamente al
fair value
, salvo che gli IFRS prescrivano un altro criterio di valutazione. Inoltre, per i piani
di
stock option
acquisiti o volontariamente sostituiti a seguito di aggregazioni aziendali il documento chiarisce che i piani di
stock option
acquisiti a seguito di un’aggregazione aziendale devono essere (ri)valutati alla data di acquisizione in accordo
all’IFRS 2. Infine, si specifica che l’attuale requisito dell’IFRS 2 – che richiede di allocare la valutazione del piano di
stock
option
acquisito a seguito di aggregazione aziendale tra l’ammontare del costo dell’acquisizione e l’ammontare dei servizi
che verranno resi in futuro – si applica a tutte le assegnazioni indipendentemente dal fatto che siano o meno sostituite
volontariamente per effetto dell’aggregazione.
IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative:
la modifica enfatizza l’interazione tra le informazioni integrative di
tipo qualitativo e quelle di tipo quantitativo richieste dal principio circa la natura e la portata dei rischi inerenti agli strumenti
finanziari. Questo dovrebbe aiutare gli utilizzatori del bilancio a collegare le informazioni presentate e a costituire una
descrizione generale circa la natura e la portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari.
IAS 1 – Presentazione del bilancio:
con la modifica è richiesto che la riconciliazione delle variazioni di ogni componente di
patrimonio netto sia presentata nelle note oppure negli schemi di bilancio.
IAS 34 – Bilanci Intermedi:
le informazioni riguardanti eventi e transazioni significativi da riportare nella relazione intermedia
devono risultare in un aggiornamento rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nella relazione finanziaria annuale;
inoltre, si specifica in quali circostanze è obbligatorio fornire nella relazione intermedia l’informativa riguardante gli strumenti
finanziari e il loro
fair value
.
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