D
E
A C
APITAL
- B
ILANCIO
C
ONSOLIDATO AL
31 D
ICEMBRE
2011
93
“
impairment
” (svalutazione per perdita di valore), nei quali casi l’utile o la perdita in precedenza registrati tra la riserva di
fair value
è rilevata a conto economico del periodo.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale (IAS 34) viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze
di riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività e tale evento
(o eventi) ha un impatto sui flussi finanziari stimati dell’attività finanziaria stessa.
Per gli strumenti rappresentativi di capitale una diminuzione significativa o prolungata di
fair value
al di sotto del suo costo è
considerata come un’evidenza obiettiva di riduzione di valore.
I principi contabili internazionali, pur introducendo un importante ed imprescindibile riferimento a paramentri di natura
quantitativa, non disciplinano i limiti quantitativi per definire quando una perdita è significativa o prolungata.
Il Gruppo DeA Capital si è dotato pertanto di un’
accounting policy
che definisce i suddetti parametri. In particolare con
riferimento alla “significatività” si è in presenza di un’ obiettiva riduzione di valore quando la riduzione di
fair value
rispetto al
costo storico risulta superiore al 35%. In questo caso si procede, senza ulteriori analisi, alla contabilizzazione dell’
impairment
a
conto economico.
Con riferimento alla durata della riduzione di valore, questa è definita come prolungata quando la riduzione di
fair value
rispetto al costo storico perduri continuativamente per un periodo superiore ai 24 mesi. Al superamento del 24° mese si
procede, senza ulteriori analisi, alla contabilizzazione dell’
impairment
a conto economico.
Imprese collegate
Si tratta di imprese nelle quali il Gruppo detiene almeno il 20% dei diritti di voto ovvero esercita un’influenza notevole, ma
non il controllo o il controllo congiunto, sulle politiche sia finanziarie, sia operative. Il bilancio consolidato include la quota di
pertinenza del Gruppo dei risultati delle collegate, contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto, a partire dalla data in
cui inizia l’influenza notevole e fino al momento in cui tale influenza notevole cessa di esistere.
Nell’ipotesi in cui la quota di pertinenza del Gruppo nelle perdite della collegata ecceda il valore contabile della partecipazione
in bilancio, si procede all’azzeramento del valore contabile della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite non viene
rilevata, ad eccezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo di risponderne.
All’atto dell’acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota di interessenza
del partecipante nel
fair value
netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata è contabilizzato
secondo quanto previsto dall’IFRS 3, ovvero l’eventuale avviamento è incluso nel valore contabile della partecipazione.
Come disciplinato dallo IAS 28.33, dato che l’avviamento incluso nel valore contabile di una partecipazione in una
collegata non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente alla verifica della riduzione di valore,
nell’applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 (Riduzione di valore delle attività). L’intero valore contabile della
partecipazione, invece, è sottoposto alla verifica della riduzione di valore ai sensi dello IAS 36, tramite il confronto tra il
suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d’uso e il
fair value
al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile,
ogniqualvolta si sia in presenza di evidenze indicanti la possibile riduzione di valore della partecipazione, così come stabilito
dallo IAS 28.31.
Strumenti derivati
I contratti derivati sono rilevati a stato patrimoniale al
fair value
, calcolato in conformità ai criteri già esposti nel paragrafo
“Attività finanziarie”.
La rilevazione delle variazioni di
fair value
differisce a seconda della designazione degli strumenti derivati (di copertura o
speculativi) e della natura del rischio coperto (
fair value hedge
o
cash flow hedge
).
Nel caso di contratti designati come di “copertura”, il Gruppo documenta tale relazione alla data di costituzione della copertura.
Tale documentazione comporta l’identificazione dello strumento di copertura, dell’elemento o operazione coperta, della
natura del rischio coperto, dei criteri con i quali verrà verificata l’efficacia dello strumento di copertura così come il rischio. La
copertura è considerata efficace quando la variazione prospettica del
fair value
o dei flussi finanziari dello strumento coperto è
compensata dalla variazione del
fair value
o dei flussi finanziari dello strumento di copertura e i risultati a consuntivo rientrano
in un intervallo compreso tra l’ 80% ed il 125%.